Regime di Semilibertà (Art. 48)

La semilibertà (art. 48 della Legge 354/1975) è considerata una misura alternativa impropria, in quanto il condannato rimane in stato di detenzione e il suo reinserimento nell’ambiente libero è parziale. Consiste nella possibilità per il condannato di trascorrere parte del giorno fuori dall’Istituto di pena, per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, in base ad un programma di trattamento, la cui responsabilità è affidata al Direttore del carcere.

L‟U.E.P.E. svolge un‟inchiesta di servizio sociale per fornire al tribunale di sorveglianza o all’Istituto di pena elementi relativi al condannato con particolare riferimento all’ambiente sociale e familiare di appartenenza e alle risorse personali, familiari, relazionali e ambientali su cui fondare un‟ipotesi progettuale di reinserimento sociale.

Se la persona si trova detenuta, l‟U.E.P.E. partecipa all’osservazione della personalità del soggetto offrendo consulenza e collaborando con gli altri operatori penitenziari (educatori, polizia penitenziaria, cappellano, direttore d‟istituto, psicologi, altri esperti) per elaborare la relazione di sintesi da inviare collegialmente al tribunale di sorveglianza.

Se il soggetto, invece, si trova in libertà, l‟U.E.P.E. svolge l‟inchiesta di servizio sociale richiesta dal tribunale di sorveglianza.

Se la persona viene ammessa, con ordinanza del tribunale di sorveglianza, alla semilibertà, viene redatto dall’istituto di pena ove il soggetto sarà detenuto in regime di semilibertà, un programma di trattamento (redazione a cura dell’équipe di osservazione dell’istituto di pena alla quale partecipano anche i funzionari di servizio sociale dell’UEPE) che sarà trasmesso al magistrato di sorveglianza competente per la sua approvazione.

Nel corso della misura, l‟U.E.P.E. assiste il soggetto nell’ambiente libero; collabora con il Direttore del carcere sulla vigilanza del percorso e ne riferisce periodicamente l‟andamento.

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