LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA è una Forma di probation giudiziale innovativa nel settore degli adulti, introdotta con la legge 28 aprile 2014 n.67, che consiste, su richiesta dell’imputato, nella sospensione del procedimento penale nella fase decisoria di primo grado per reati di minore allarme sociale.
Con la sospensione del procedimento, l’imputato viene affidato all’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna (U.L.E.P.E) per lo svolgimento di un programma di trattamento che prevede come attività obbligatoria e gratuita, l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità in favore della collettività che può essere svolto presso istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.
Le mansioni alle quali gli imputati che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti, ex art.2, c.4 del d.m. 88/2015, afferiscono alle seguenti tipologie di attività:
• sociali e socio-sanitarie (alcool e tossicodipendenti, anziani, diversamente abili, stranieri, malati, minori)
• protezione civile (soccorso alla popolazione anche in caso di calamità)
• patrimonio ambientale (fruibilità e tutela) (prevenzione incendi, salvaguardia patrimonio boschivo e forestale, demanio marittimo, protezione flora e fauna con riguardo alle aree protette, attività connesse al randagismo animali)
• patrimonio culturale e archivistico (fruibilità e tutela) (inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie, pinacoteche)
• immobili e servizi pubblici (Manutenzione e fruizione) (ospedali, case di cura, beni demaniali e patrimonio pubblico, giardini, ville e parchi – con esclusione di quelli delle forze armate e di polizia)
• specifiche competenze e professionalità dell’imputato.
Il lavoro di pubblica utilità si può svolgere per un minimo di 10 giorni, anche non continuativi e non può superare le otto ore giornaliere.
L’istituto giuridico della “messa alla prova” prevede, inoltre, che l’imputato svolga attività riparative, volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, attività di risarcimento del danno dallo stesso cagionato e, ove possibile, attività di mediazione con la vittima del reato.
In un’ottica di riduzione del rischio di reiterazione del reato, il programma può prevedere l’osservanza di una serie di obblighi relativi alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali, oltre a quelli essenziali al reinserimento dell’imputato e relativi ai rapporti con l’ufficio locale di esecuzione penale esterna e con eventuali strutture sanitarie specialistiche.
Il programma di trattamento costituisce l’elemento indispensabile per accedere alla messa alla prova, del quale il giudice terrà conto nella decisione, congiuntamente ad eventuali altre informazioni che potrà acquisire tramite la polizia giudiziaria.
Il programma di trattamento viene elaborato dall’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna (U.L.E.P.E)competente per territorio, su formale richiesta dell’interessato o del suo procuratore speciale e predisposto in base alle specifiche caratteristiche della persona imputata.
La richiesta di programma di trattamento deve contenere:
• l’indicazione degli atti rilevanti del procedimento penale (capo di imputazione, numero procedimento, tribunale competente);
• la disponibilità a svolgere il lavoro di pubblica utilità;
• la disponibilità ad azioni riparatorie e risarcitorie e da un percorso di mediazione con la persona offesa
• l’indicazione sintetica della situazione personale e familiare
• l’eventuale attività lavorativa svolta
• l’indicazione della struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, se individuata
• dovranno essere allegati:
• gli atti relativi al procedimento penale
• le osservazioni e le proposte in relazione agli impegni personali
La messa alla prova è subordinata alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità che l’imputato deve reperire.
Le informazioni sugli enti convenzionati presso i quali poter svolgere il lavoro di pubblica utilità, posso essere chieste alla cancelleria del Tribunale o all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.
La misura può essere concessa dal giudice per reati puniti con la reclusione fino a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del c.p.p… È esclusa nei casi in cui l’imputato sia stato dichiarato dal giudice delinquente abituale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c. p..
Può essere concessa per non più di una sola volta, o per una seconda, in relazione a illeciti commessi anteriormente il primo provvedimento di sospensione.
Il procedimento non può essere sospeso per un periodo superiore a due anni, quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, o congiunta o alternativa alla pena pecuniaria; per periodo superiore a un anno,per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.
La misura decorre dal momento della sottoscrizione del verbale di messa alla prova da parte dell’imputato, presso l’UEPE o il Tribunale.
L’esito positivo della prova comporta l’estinzione del reato.
L’esito negativo per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni, per il rifiuto opposto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, per la commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede, implica che il giudice con ordinanza disponga la revoca e la ripresa del procedimento.