La libertà vigilata è la misura di sicurezza personale non detentiva, ordinata dal magistrato di sorveglianza nei casi stabiliti dalla legge, statisticamente più importante poiché il suo ambito applicativo è generalizzato, essendo essa applicabile a soggetti imputabili, non imputabili e semi-imputabili per i quali sia stata riconosciuta una pericolosità sociale.
Alla persona in stato di libertà vigilata il giudice impone, ed eventualmente modifica, obblighi di condotta idonei ad evitare o limitare le occasioni di commissione di nuovi reati.
La sorveglianza della condotta e del rispetto di tali obblighi da parte del libero vigilato è affidata all’autorità di pubblica sicurezza e deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.
Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, l’ Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale.
La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.
Il giudice deve verificare, entro il termine di scadenza della libertà vigilata, se il soggetto ha superato le sue ragioni di pericolosità, ponendo fine alle limitazioni imposte dalla libertà vigilata, oppure prolungarne la durata e provvedere a nuovi accertamenti a sua discrezione.
In caso di trasgressione degli obblighi imposti, il magistrato di sorveglianza può aggiungere alla misura la cauzione di buona condotta o, in alcuni particolari casi, sostituire la libertà vigilata con una misura di sicurezza detentiva come l’assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.