La liberazione anticipata (art. 54 della Legge 354/1975) consiste nello sconto di pena di 45 giorni ogni 6 mesi di pena scontata da persona detenuta, che abbia dato prova di partecipare all’opera di rieducazione.
La liberazione anticipata può essere concessa anche al condannato in espiazione di pena in affidamento in prova al servizio sociale ed in affidamento in prova in casi particolari (Art. 94 D.P.R. 309/1990) che abbia dato prova, nel periodo di affidamento, di un suo concreto recupero sociale desumibile dai comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità.
Competente a valutare l’istanza di concessione della liberazione anticipata è il magistrato di sorveglianza che provvede con ordinanza.