Detenzione Domiciliare (Art. 47-ter)

La Detenzione domiciliare (art. 47-ter della Legge 354/1975 e s.m.i.) consiste nell’esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza e, solo in caso di donne incinta o madri di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, in case famiglia protette (cfr. Ministero della Giustizia).

L’U.E.P.E. svolge un‟inchiesta di servizio sociale per fornire al tribunale di sorveglianza o all’Istituto di pena elementi relativi al condannato con particolare riferimento all’ambiente sociale e familiare di appartenenza e alle risorse personali, familiari, relazionali e ambientali su cui fondare un‟ipotesi progettuale di reinserimento sociale.

Se la persona si trova detenuta, l‟U.E.P.E. partecipa all’osservazione della personalità del soggetto offrendo consulenza e collaborando con gli altri operatori penitenziari (educatori, polizia penitenziaria,cappellano, direttore d‟istituto, psicologi, altri esperti) per elaborare la relazione di sintesi da inviare collegialmente al tribunale di sorveglianza che deve decidere sulla concessione o meno della misura.
Se il soggetto,invece, si trova in libertà, l‟U.E.P.E. svolge l‟inchiesta di servizio sociale richiesta dal tribunale di sorveglianza.

Se il tribunale di sorveglianza valuterà di concedere la misura, disporrà un verbale contenente le prescrizioni che il soggetto dovrà rispettare durante tutta la durata della detenzione domiciliare.

Durante l‟esecuzione della misura l‟U.E.P.E. ha il compito di sostenere il soggetto, ma non di controllarne la condotta, funzione invece affidata alle Forze dell‟Ordine, cercando di attivare intorno alla persona tutte le risorse istituzionali (Servizi socio-assistenziali del territorio) e informali che possano essere utili ai fini della buona riuscita del percorso.

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